Convenzione di Bruxelles del 1987: esenzione apostille completa

Grazie alla Convenzione di Bruxelles del 1987 non è più necessario effettuare le apostille per alcuni paesi europei. Tra questi troviamo Belgio, Danimarca (escluse Groenlandia e Isole Fær Øer), Estonia, Francia, Irlanda, Italia e Lettonia. Quindi non c’è l’esenzione soltanto per i documenti diplomatici/consolari ma per tutti i tipi di documento.

Ecco nello specifico quali sono i documenti che non necessitano di apostille:

1. i documenti rilasciati da una autorità o da un funzionario dipendenti da un’autorità giudiziaria dello Stato, compresi quelli rilasciati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario;

2. i documenti amministrativi;

3. gli atti notarili;

4. le dichiarazioni ufficiali, quali attestati di registrazione, visti per convalida di data e autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata.

Altre lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, ucraino, romeno, portoghese

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